Matrimonio & Divorzio
Il matrimonio civile italo-egiziano in Egitto
La celebrazione del matrimonio civile avanti alle autorità egiziane tra persone di nazionalità diversa, presenta delle peculiarità procedurali e degli aspetti che è bene tenere in considerazione per evitare inutili perdite di tempo.
Il presente articolo infatti, vuole essere una piccola guida per chi intende sposarsi in Egitto.
Anzitutto per sposarsi avanti alle autorità civili egiziane è necessario procurarsi una serie di documenti in corso di validità al momento della loro presentazione.
La/Il sposa/o italiana/o dovrà fare richiesta di nulla-osta al matrimonio su apposito modulo, presso gli uffici della Cancelleria consolare italiana, situati al Cairo oppure in Alessandria; la scelta tra le due città si deve alla loro competenza territoriale la quale varia in base alla località di residenza dello/a sposo/a egiziano/a.
I tempi per ottenere il nulla-osta non sono immediati, pertanto, qualora in seguito alla richiesta fosse necessario rientrare in Italia, prima di ripartire per il matrimonio è consigliabile contattare la Cancelleria consolare per accertarsi che il documento sia pronto.
Inoltre, al momento del matrimonio la/il cittadina/o italiana/o dovrà essere in possesso di valido passaporto e del permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità egiziana presso l'ufficio passaporti.
Lo/la sposo/a egiziano/a dovrà invece possedere la fotocopia della carta d'identità in corso di validità, il certificato di nascita ed il nulla-osta al matrimonio timbrato dagli uffici dello Stato egiziano; tutti questi documenti dovranno essere vidimati dall'ufficio sottoposto alla direzione del Ministro degli Affari Esteri egiziano.
A questo punto, i documenti scritti in arabo dello/a sposo/a egiziano/a e così vidimati, dovranno essere tradotti in italiano da un traduttore giurato, e successivamente legalizzati dalla Cancelleria consolare italiana.
Per la legalizzazione è necessario fissare un appuntamento presso gli uffici, anche se, per abbreviare le tempistiche, è bene usufruire del servizio predisposto dall'Amministrazione dello Stato civile del Ministero dell'Interno egiziano, relativo al rilascio dei certificati bilingue corredati da traduzione in italiano.
E' inoltre consigliabile munirsi di un numero discreto di foto tessere che verranno applicate su diversi documenti e conservarne la fotocopia di ognuno, oltre a denaro contante, in quanto spesso negli uffici non è possibile il pagamento con la carta di credito.
Una volta tradotti e legalizzati i documenti citati sopra e ritirato il nulla-osta della/del cittadina/o italiana/o, già formulato in doppia lingua, è necessario che entrambi gli sposi siano in possesso del certificato sanitario rilasciato dall'ospedale statale egiziano.
A questo punto è possibile procedere alla celebrazione del matrimonio avanti alle autorità civili egiziane, che avverrà in presenza di due testimoni.
Personalmente, consiglio sempre di controllare il nulla-osta alla voce “Religione”, in quanto è indispensabile che, qualora si professi la religione cristiana, sia specificato “cristiano cattolica” oppure “cristiano ortodossa”, eccetera.
Il fatto che il nulla-osta riporti soltanto il termine “cristiana” non è condizione sufficiente per la sua validità. Qualora il nulla-osta non fosse completo in questa parte, è necessario recarsi nuovamente alla Cancelleria consolare e chiederne la correzione; il nuovo nulla-osta solitamente viene corretto e rilasciato al momento.
Avanti alle autorità locali, è inoltre possibile inserire nel contratto di matrimonio alcune clausole quali la separazione dei beni tra i coniugi, oppure il diritto del divorzio anche per la donna.
Al fine poi, di escludere errori nel contratto di matrimonio, prima di sottoscriverlo, è buona regola verificare che i dati anagrafici siano corretti.
Ricevuto quindi il contratto di matrimonio, resta da recarsi presso gli uffici delle competenti autorità egiziane per la vidimazione e procedere poi alla traduzione e nuovamente alla legalizzazione della Cancelleria consolare italiana, affinchè se ne possa chiedere la trascrizione presso il Comune italiano di residenza.
Per concludere, con il nuovo certificato di stato civile rilasciato dal Comune italiano, il/la cittadino/a egiziano/a potrà richiedere e ottenere il visto presso l'Ambasciata italiana al Cairo per l'ingresso in Italia.
L'applicazione della Mudawwana in Italia
Premessa
Atteso l'incremento nel nostro Paese di cittadini marocchini che, una volta sposatisi in Marocco, decidono di trasferirsi in Italia, era inevitabile l'aumento di casi che investono i tribunali italiani per cause di separazione e di divorzio riguardanti coniugi stranieri. Per chi applica il diritto, nasce l'esigenza di conoscere quali tipi di norme regolano la fine del rapporto coniugale tra soggetti della stessa nazionalità ma residenti all'estero, in Italia per l'appunto.
Questo articolo, vuole tratteggiare il quadro normativo applicabile a tre diversi casi:
Caso n. 1 – Il divorzio in Italia di coniugi marocchini sposati in Marocco
Come è noto, in Italia non vige il diritto alla richiesta di divorzio diretto dei coniugi, ma necessariamente bisognerà dapprima instaurare il procedimento per la separazione personale dei coniugi consensuale o giudiziale, e successivamente quello per il divorzio. In Marocco invece, e nei paesi islamici in genere, c'è la possibilità di chiedere al tribunale lo scioglimento diretto del matrimonio.
Due coniugi marocchini che risiedono in Italia, e che hanno trascritto nei registri italiani l'atto di matrimonio marocchino, possono chiedere al giudice italiano l'applicazione della Mudawwana (legge sul diritto di famiglia marocchino) in Italia? La risposta è sì, ma analizziamo brevemente in base a quali fonti normative.
Prima di tutto bisogna far riferimento ai regolamenti europei.
Il Regolamento UE n. 1259/2010 (attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale) infatti, all'art. 5 sancisce i possibili criteri per scegliere la legge applicabile: infatti, per addivenire alla separazione o al divorzio dei coniugi, essi possono scegliere di attuare “la legge dello Stato della residenza o dell'ultima residenza abituale dei coniugi, la legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza, oppure la legge del Foro”.
In secondo luogo, l'art. 3 Regolamento UE n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), cita “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello stato membro, nel territorio in cui si trova l'abituale residenza dei coniugi”.
Pertanto sulla base delle norme comunitarie, ai sensi dell'art. 5 Reg. UE n. 1259/2010 i coniugi possono chiedere di applicare la legge n. 70/2003 del Marocco e il codice civile marocchino in quanto cittadini del Marocco, e di investire della controversia il giudice italiano ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 2201/2003, perché residenti sul territorio italiano.
Ciò dal punto di vista normativo, ma anche la giurisprudenza italiana si è negli anni orientata all'applicazione del codice civile marocchino: primo fra tutti il Tribunale di Padova con la sentenza n. 2012/2017, che ha dichiarato il divorzio diretto tra i coniugi marocchini residenti in Italia, in quanto ha ritenuto che la legge marocchina sia compatibile con i principi dell'ordine pubblico e delle norme imperative italiane. Questo precedente ha poi positivamente caratterizzato l'orientamento giurisprudenziale attuale.
Caso n. 2 – Il divorzio in Marocco di coniugi marocchini residenti in Italia
Proprio per il quadro normativo riportato poc'anzi, due coniugi marocchini seppur residenti in Italia, possono certamente adire l'autorità giudiziaria del Marocco per la pronuncia della sentenza di divorzio. Una volta passata in giudicato, la sentenza deve essere trascritta anche nei registri italiani per tenere aggiornate le modifiche di stato civile delle persone.
Ai sensi degli artt. 64-65 della legge n. 218/1995, riguardante la riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, è prevista l'automatica efficacia in Italia delle sentenze straniere che rispettino alcuni principi in sintonia con i cardini dell'ordinamento italiano. Tra le sentenze che possono spiegare automaticamente i loro effetti ci sono le sentenze di divorzio emesse dai Tribunali del Marocco.
In questo caso, per la trascrizione in Italia della sentenza è sufficiente aspettare il suo passaggio in giudicato, tradurre in italiano la stessa a mezzo di un traduttore giurato e chiederne la legalizzazione all'autorità consolare italiana presente in Marocco competente per territorio.
Ma occorre fare attenzione. Considerato che uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico è il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, qualora la sentenza fosse stata emessa dal Giudice del Marocco a definizione di un processo in cui uno dei due coniugi non è comparso, a causa ad esempio di notifica irregolare dell'atto introduttivo, il provvedimento non potrà essere trascritto in Italia.
Caso n. 3 – Sentenza di divorzio emessa in Marocco e pendenza del medesimo procedimento in Italia
Le ultime fattispecie su cui vorrei porre l'attenzione sono queste.
A) Contemporaneità della pendenza di procedimenti in Marocco ed in Italia
In questo caso a risoluzione della questione interviene l'art. 7 della legge n. 218/1995 che recita: “quando, nel corso di un giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto dall'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata...”.
B) In Marocco il Giudice si è già pronunciato con una sentenza definitiva di divorzio, ma in Italia è pendente il procedimento per lo scioglimento del matrimonio con richiesta di applicazione della legge marocchina, e la sentenza di divorzio marocchina non è mai stata trascritta in Italia.
Anche in questo caso i procedimenti hanno stesso petitum e causa petendi tra le stesse parti. Innanzitutto, si ritiene che non si sarebbe dovuto instaurare il procedimento italiano attesa la definizione di un giudizio all'estero già passato in giudicato per il medesimo oggetto e tra le medesime parti, in applicazione del principio del ne bis in idem.
Questo principio che tradotto letteralmente significa “non due volte sulla stessa questione”, ben si adatta al nostro caso n. 3B.
Infatti, chiedere al Giudice italiano lo scioglimento del matrimonio secondo la legge marocchina attesa l'esistenza di una precedente sentenza di divorzio estera definitiva, significa chiedere al tribunale italiano di pronunciarsi una seconda volta sulla medesima quaestio, con il rischio per le parti di ottenere due provvedimenti magari contrastanti su alcuni aspetti, come per esempio sull'affidamento dei figli o sul mantenimento o altri elementi economici tra le parti.
Oltre al ne bis in idem, un altro principio fondamentale per cui il procedimento italiano non si sarebbe dovuto incardinare, lo si ricava dall'art. 2909 c.c. - per cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Pertanto, proprio perché la sentenza del Marocco produce effetti nel nostro ordinamento ex legge n. 218/1995 ed è passata in giudicato, è fondamentale farla tradurre in Marocco e chiederne la legalizzazione alle competenti autorità italiane, per chiederne la trascrizione in Italia.
A questo punto si potrà portare alla conoscenza del Giudice italiano la definizione della controversia da parte del Giudice straniero, producendo il certificato dello stato civile italiano delle parti aggiornato (se la sentenza fosse già stata trascritta nello more del giudizio italiano), oppure la prova della sentenza legalizzata o quantomeno tradotta, e chiedere la cessazione della materia del contendere, comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con l'emissione della sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio.
Nel caso in cui non si potesse produrre il certificato di stato civile aggiornato nella prima udienza utile, ma si fosse in possesso soltanto della sentenza di divorzio legalizzata, si potrà chiedere al Giudice la cessazione della materia del contendere e chiedere di incaricare la Cancelleria per la trasmissione del provvedimento al Comune competente al fine di trascrivere la sentenza straniera.
Il matrimonio italo-egiziano: doppio nulla-osta
Il matrimonio civile italo-egiziano
La celebrazione del matrimonio civile avanti alle autorità egiziane tra persone di nazionalità diversa o tra italiani, presenta delle peculiarità procedurali e degli aspetti che è bene tenere in considerazione per evitare inutili perdite di tempo.
Il presente articolo infatti, vuole essere una piccola guida per chi intende sposarsi in Egitto, precisando che è consigliabile farsi assistere da un legale esperto del settore per sapere con certezza quali documenti italiani ed egiziani occorrono, ed organizzare il ritiro del nulla-osta presso gli uffici dell'Ambasciata italiana.
Documenti necessari
Anzitutto per sposarsi avanti alle autorità civili egiziane, i nubendi dovranno appunto procurarsi una serie di documenti, validi al momento della loro presentazione.
La/Il sposa/o italiana/o dovrà fare richiesta di nulla-osta al matrimonio alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata italiana situata a Il Cairo o ad Alessandria; la scelta tra le due città si deve alla loro competenza territoriale.
I tempi per ottenere il nulla-osta sono soggetti alle verifiche dell'Autorità italiana presente in Egitto, pertanto, qualora in seguito alla richiesta fosse necessario rientrare in Italia, prima di ripartire per il matrimonio è opportuno accertarsi che il documento sia pronto.
Vorrei infatti porre all'attenzione del lettore questo aspetto.
Una buona organizzazione dei tempi di ritiro del nulla-osta facilitata anche dall'assistenza di un legale, agevolerà la celebrazione del matrimonio civile davanti all'autorità egiziana, perché il nulla-osta è soggetto a scadenza. Pertanto, qualora si ritiri un nulla-osta e poi si aspetti troppo tempo a contrarre il matrimonio, il documento non sarà più valido, bisognerà fare una nuova richiesta e richiedere alle autorità italiane e locali tutti i documenti necessari per il rilascio di un nuovo nulla-osta al matrimonio.
Affinché venga emesso nulla-osta al matrimonio dall'Ambasciata italiana, lo/la sposo/a egiziano/a dovrà anch'egli presentare una serie di documenti timbrati dagli uffici dello Stato egiziano, successivamente vidimati dall'ufficio locale competente, tradotti in italiano da un traduttore giurato, e legalizzati dall'autorità italiana.
È inoltre consigliabile munirsi di un numero discreto di foto tessere che verranno applicate su diversi documenti e conservarne copia di ognuno, oltre a denaro contante, in quanto spesso negli uffici non è possibile il pagamento con la carta di credito.
Una volta tradotti e legalizzati i documenti citati sopra, e ritirato il nulla-osta della/del cittadina/o italiana/o, è necessario che entrambi gli sposi siano in possesso del certificato sanitario rilasciato dall'ospedale statale egiziano.
A questo punto è possibile procedere alla celebrazione del matrimonio avanti alle autorità civili egiziane nel rispetto delle regole imposte dalla procedura locale.
Doppia cittadinanza – doppio nulla-osta
Oggi molte persone possiedono una doppia cittadinanza, ad esempio marocchina e italiana, tunisina e italiana, eccetera. In questi casi per ottenere il nulla-osta dall'Ambasciata italiana è necessario mostrare anche il nulla-osta del paese di origine.
Religione e nulla-osta
Personalmente, consiglio sempre di controllare il nulla-osta alla voce “Religione”, in quanto è indispensabile che, qualora si professi la religione cristiana, sia specificato “cristiano cattolica” oppure “cristiano ortodossa”, eccetera, a differenza della religione musulmana.
Il fatto che il nulla-osta riporti soltanto il termine “cristiana” non è condizione sufficiente per la sua validità. Infatti, qualora il nulla-osta non fosse completo in questa parte, è necessario chiedere un'integrazione o una modifica.
Contratto di matrimonio e clausole
Avanti alle autorità locali, è inoltre possibile inserire nel contratto di matrimonio alcune clausole tra cui la separazione dei beni tra i coniugi, di fondamentale importanza, e altre condizioni a tutela dei diritti della donna.
Per evitare errori nell'atto di matrimonio tradotto in italiano, prima di sottoscrivere l'originale in arabo, è buona regola verificare che tutti i dati anagrafici siano corretti. Ricevuto quindi il contratto di matrimonio, resta da recarsi presso gli uffici delle competenti autorità egiziane e italiane per sbrigare le successive incombenze.
Trascrivere l'atto di matrimonio in Italia
È importante sapere che una volta ultimata tutta la procedura di legalizzazione e traduzione, è obbligo per il/la cittadina/a italiano/a chiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio presso il Comune italiano di residenza o per il tramite dell'Ambasciata italiana in Egitto.
Cosa succede se gli sposi non trascrivono l'atto di matrimonio in Italia?
Il primo aspetto potrebbe riguardare due coniugi italo-egiziani o entrambi italiani che, sposatisi in Egitto vivono in Italia. Nell'ipotesi in cui vogliano chiedere la separazione giudiziale in Italia, non lo potranno fare senza l'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio, né potranno chiedere l'eventuale e successiva domanda di divorzio.
Attenzione: per trascrivere l'atto di matrimonio in Italia, non è sufficiente avere il certificato di matrimonio scritto in arabo! Poniamo infatti il caso in cui i coniugi siano rientrati in Italia dopo il matrimonio senza aver completato i passaggi predetti: come fare?
Questo studio legale offre ai propri assistiti la collaborazione con un avvocato di fiducia in Egitto affinché possa terminare la procedura di legalizzazione e traduzione dell'atto di matrimonio per nome e per conto del richiedente senza essere fisicamente presenti in Egitto. Terminata questa fase si potrà chiedere la trascrizione in Italia, e così eventualmente procedere con la richiesta di separazione dei coniugi.
Il secondo aspetto, per cui è necessario trascrivere l'atto di matrimonio in Italia, riguarda il caso di ricongiungimento dei coniugi: infatti, solo a seguito della trascrizione, l'ufficio di stato civile del Comune italiano potrà rilasciare il certificato di matrimonio, indispensabile affinché il/la cittadino/a egiziano/a possa richiedere e ottenere il visto presso l'Ambasciata italiana al Cairo per l'ingresso in Italia.
Per concludere
Alla luce di questo particolare periodo storico, onde evitare dispendiose perdite di tempo, è bene farsi assistere da un legale che possa assistere gli sposi nella fase di preparazione documentale per celebrare il matrimonio, per la richiesta ed il ritiro del nulla-osta in Egitto e nella fase di trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia.
Il matrimonio in Egitto tra due cittadini italiani è valido anche in Italia?
Molto spesso ci si chiede se il matrimonio celebrato all'estero sia valido e produca effetti anche in Italia.
Risolviamo immediatamente questo dubbio dando risposta affermativa: sia che ci si sposi per gioco o realmente per sentita volontà, il matrimonio celebrato all'estero è valido anche in Italia, anche se non trascritto presso gli uffici anagrafici del competente Municipio italiano.
Quanto appena detto, è assolutamente valido anche per coloro che si sposano in Egitto.
Qualora infatti, due cittadini italiani vogliano celebrare il loro matrimonio presso le autorità civili egiziane, dovranno essere muniti di valido nulla osta al matrimonio, rilasciato dagli Uffici dell'Ambasciata italiana a Il Cairo, oltre ad un valido permesso di soggiorno in Egitto, ad un certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie locali, ed un valido documento di riconoscimento.
Se si fosse di fronte a sposi di nazionalità diversa, ad esempio italo-egiziana, le autorità italiane e locali sposano con un passaporto che abbia validità di almeno sei mesi, diversamente può accadere per due nubendi italiani, per cui il matrimonio potrà essere celebrato semplicemente con le carte d'identità.
Conviene, quindi, prestare attenzione a tutti questi aspetti molto importanti, considerato che la località scelta per il matrimonio ha religione, leggi, scrittura diversa e posto che l'atto di matrimonio generato dal Notaio egiziano sarà scritto in lingua araba. Viste le innumerevoli difficoltà, è bene accertarsi su quale sia l'esatta procedura da seguire affinché il matrimonio sia considerato valido, e soprattutto avere ben chiari quali siano i passaggi successivi, necessari per la richiesta di trascrizione dell’atto al Comune italiano competente.
Come dicevo poc'anzi, purtroppo o per fortuna, il matrimonio civile celebrato all'estero per gioco è comunque valido anche in Italia.
A tal proposito rammento una specifica legge italiana la n. 218/1995, per cui se il matrimonio è considerato valido nel Paese estero di celebrazione, produce pieni effetti anche in Italia, nonostante non sia stato trascritto. L'Egitto sotto questo aspetto, non fa eccezione: non esiste infatti una convenzione internazionale tra Italia ed Egitto che consideri non validi i matrimoni celebrati in Egitto tra cittadini italiani. In altre parole, se validi per la legge egiziana, questi matrimoni sono validi anche in Italia, e producono i loro effetti di legge nonostante gli sposi non abbiano proceduto con la trascrizione.
A tal proposito, è opportuno sapere che, l’atto andrà tradotto da un traduttore giurato e successivamente legalizzato al Cairo immediatamente dopo il matrimonio, perché non è possibile chiedere la legalizzazione di un atto straniero in Italia.
Mi spiego meglio: l’atto di matrimonio è stato originato dall’Autorità di un paese estero, e necessita della legalizzazione dell’Autorità Consolare italiana presente in loco. Senza questa legalizzazione, il Comune italiano non può procedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio.
Ipotizziamo che gli sposi italiani si siano sposati in Egitto civilmente, ma con il tempo desiderassero separarsi legalmente: quale legge è opportuno seguire?
E' da premettere che per procedere con il ricorso per separazione e successivamente con la richiesta di divorzio in Italia, oppure con il divorzio diretto in Egitto, è comunque necessario trascrivere il matrimonio, affinché l'Ufficio di Stato civile italiano possa poi annotare le relative sentenze.
La scelta di seguire l'uno o l'altro ordinamento giuridico è rimessa alla presenza di particolari condizioni, ma bisogna sapere che qualora si scegliesse la strada del divorzio diretto in Egitto, a differenza di quanto accade per le sentenze emesse dai Paesi UE, alla fine del procedimento giudiziario si dovrà tradurre la sentenza e legalizzarla affinché venga annotata nei registri dello stato civile di competenza.
Non è tutto.
Alcuni prediligono la rapidità con cui si può ottenere il divorzio in Egitto, ma questo non deve trarre in inganno. Vero, che si può chiedere la trascrizione della sentenza di divorzio egiziana presso il Comune italiano di residenza, ma è necessario che anche il procedimento straniero abbia rispettato certe caratteristiche, irrinunciabili per l’ordinamento italiano.
Alcune di queste riguardano il rispetto del principio del contraddittorio, della difesa e che l’atto introduttivo del giudizio sia stato portato regolarmente a conoscenza del convenuto.
Pertanto, qualora l’ordinamento dello Stato estero preveda norme contrarie a questi principi, diventerebbe difficile chiederne l’annotazione, perché il richiedente si assumerebbe la responsabilità penale di quanto dichiarato nella richiesta al Comune italiano.
Detto ciò, non si vuole assolutamente scoraggiare i matrimoni in Egitto anzi, al contrario l’articolo vuole cercare di supportare coloro che intendono coniugarsi in Egitto, o comunque indirizzare in maniera consapevole coloro che per vari motivi intendono sciogliere il proprio vincolo matrimoniale precedentemente assunto, tenendo presente la particolarità delle situazioni dei coniugi.
La corretta trascrizione dell'atto di matrimonio straniero
In occidente è usuale sapere esattamente il nome e il cognome delle persone e seppur a volte esista un secondo nome, ciò non desta dubbi riguardo alla differenza tra il nome e il cognome.
Nella cultura araba, invece, l'intero nome delle persone è composto da quattro nomi: il primo è il nome proprio della persona e gli altri sono rispettivamente i primi nomi degli ascendenti, padre, nonno e bisnonno. Sui documenti ufficiali anagrafici dei Paesi del medio-oriente, non è infatti necessario distinguere il nome dal cognome, ma vengono riportati tutti e quattro come un unico nome, tanto che nei passaporti sono indicati come “full name”.
Ciò vale ovviamente sia per le donne che per gli uomini.
Probabilmente vi starete chiedendo quale sia il problema. Ebbene, in Italia le persone devono essere identificate con nome e cognome e, quindi, è necessario capire come le nostre autorità locali distinguano quali dei quattro nomi corrisponda al nome e quali al cognome
La necessità di identificare i soggetti con nome e cognome, sovviene in diversi procedimenti:
Vorrei porre l'attenzione del lettore su un punto: l'elenco delle richieste appena indicate non è inserito casualmente.
Infatti, a seguito di un matrimonio celebrato all'estero, qualora il coniuge italiano non abbia fatto esplicita richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio all'Ambasciata italiana situata nel Paese di celebrazione del matrimonio, può chiederne personalmente la trascrizione presso l'ufficio competente del proprio Comune di residenza.
Al momento della richiesta, l'Ufficiale preposto chiederà di distinguere tra i nomi arabi del marito per esempio, il cognome dal nome, affinché la trascrizione dell'atto di matrimonio sia fatta con l'esatta indicazione del nome e del cognome del coniugi.
Questo passaggio è molto importante, perché l'errata indicazione del cognome comporta una sbagliata identificazione del coniuge.
Per fare un esempio, prendiamo il nome Karem Ahssan Mahmoud Adel. Qual è il nome e quale il cognome?
La richiesta di trascrizione, considerando Karem Ahssan come nome e gli altri due come cognomi, oppure solo Karem come nome e Ahssan Mahmoud Adel come cognome, darebbe luogo a due persone diverse, con tutto quello che ne consegue per legge.
Poniamo che erroneamente, all'atto della richiesta di trascrizione si sia seguita la seconda opzione appena indicata: l'atto di matrimonio verrà comunque trascritto con conseguente rilascio del certificato dell'atto di matrimonio affinché ad esempio, il coniuge straniero possa fare richiesta di visto per il regolare ingresso in Italia.
Le competenti autorità italiane presenti sul territorio straniero rilasceranno il visto sulla base del certificato di matrimonio, ma poi che succede?
Come è noto, la normativa italiana impone allo straniero regolarmente presente in Italia di fare richiesta del permesso di soggiorno/carta di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso sul territorio nazionale.
Ecco che alle autorità di Polizia di Stato italiane presenti negli uffici di immigrazione, spetta l'identificazione del soggetto straniero, specificando sul permesso di soggiorno il nome ed il cognome.
Ritorniamo al nostro nome d'esempio, Karem Ahssan Mahmoud Adel, per cui le autorità distinguono l'ultimo nome Adel quale cognome, e Karem Ahssan Mahmoud quale nome. Da questa corretta identificazione comporterà la generazione del codice fiscale, in base al quale l'Agenzia delle Entrate potrà emettere la carta nazionale dei servizi.
Una volta ricevuto il permesso o la carta di soggiorno, occorre dichiarare la propria dimora al Comune di residenza. Infatti, l'iscrizione ai registri anagrafici del Comune di residenza può essere chiesta solo in seguito all'ottenimento di un valido permesso di soggiorno. Con la dichiarazione predetta, lo straniero entrerà a far parte dello stato di famiglia del coniuge e sarà da qui che emergeranno le anomalie sull'identità.
Infatti, ricordiamo che l'atto di matrimonio era stato trascritto con Nome: Karem e Cognome: Ahssan Mahmoud Adel, invece la Questura competente ha identificato Nome: Kerem Ahssan Mahmoud e Cognome: Adel.
Nonostante nella complessità i nomi siano identici, la differenza nel considerare il nome e il cognome comporta l'esistenza di due persone diverse nonostante nella realtà ve ne sia una soltanto, e ciò produce delle conseguenze anche legali: innanzitutto il soggetto che ha chiesto la trascrizione risulta sposato con una persona diversa rispetto a quella che ha ottenuto il permesso di soggiorno, con l'inevitabile esclusione dall'asse ereditario e dalla possibilità in futuro di percepire la pensione di reversibilità, ma questo è solo un esempio.
Come risolvere la problematica emersa?
Considerando che per formalità risultano due persone diverse ad aver contratto il matrimonio con la stessa persona, è assolutamente necessario chiedere un'attestazione di identificazione della persona alle autorità consolari del Paese straniero presenti in Italia e di conseguenza chiedere la rettifica sull'atto di trascrizione del matrimonio.
Inutile dire che è, quindi, doveroso prestare la massima attenzione durante le procedure di trascrizione dell'atto di matrimonio, e per l'ottenimento del visto di ingresso nonché del permesso o carta di soggiorno UE.
Per concludere, quindi, sarebbe forse più opportuno farsi assistere da un legale nel procedimento di trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero, soprattutto se contratti con una persona proveniente dai Paesi medio orientali, per evitare qualsiasi errore che poi condurrebbe a problematiche legali.
Il riconoscimento della sentenza di divorzio italo-egiziana
Premessa
L'argomento trattato in questo articolo si occuperà di definire la normativa vigente tra Italia e la Repubblica Araba d'Egitto per il riconoscimento delle sentenze straniere in materia civile, commerciale e di stato delle persone. In particolare verrà affrontato il tema del riconoscimento nei due Stati della sentenza di divorzio e della possibilità di agire contemporaneamente a mezzo della giustizia italiana e di quella più celere egiziana.
La convenzione tra Italia ed Egitto: quale normativa si applica in caso di divorzio
Oggi è sempre più frequente assistere alla celebrazione di matrimoni civili in Egitto tra una cittadina italiana ed un cittadino egiziano, i quali poi spesso scelgono l'Italia come paese per la propria vita matrimoniale, una volta trascritto l'atto di matrimonio nei registri del Comune italiano di residenza.
Se in futuro emergessero attriti tali da causare la rottura del legame matrimoniale e si necessitasse di procedere con una separazione e un divorzio, quale legge si applica? Quella italiana, oppure quella del luogo in cui si è contratto il matrimonio e quindi quella egiziana?
Và subito detto che la Repubblica italiana e la Repubblica Araba d'Egitto nel 1977 a Il Cairo, hanno concluso una convenzione sottoscritta dai rispettivi Ministri della Giustizia all'epoca in carica, sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone. La convenzione ha vigenza internazionale dal 30.10.1981 ed è entrata in vigore con la legge italiana n. 764 del 24.10.1980.
Inoltre, si aggiunge che la legge italiana n. 218/95, all'articolo 29 sancisce che i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune, ma se i coniugi hanno cittadinanze diverse, i loro rapporti sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Evidentemente, nel caso di un matrimonio tra una cittadina italiana ed un cittadino egiziano che vivono in Italia si applicherà la legge italiana, con conseguente necessità di proporre dapprima il ricorso per la separazione dei coniugi e successivamente quello per il divorzio.
Come far riconoscere la sentenza di divorzio in Egitto
Come è noto in Egitto vige il divorzio diretto, non così in Italia. Pertanto è possibile far riconoscere il mutamento di stato civile dei coniugi presso le autorità egiziane competenti, soltanto una volta intervenuta la sentenza di divorzio italiana passata in giudicato - quindi divenuta definitiva, e non quando si ha la sola sentenza di separazione, proprio alla luce del fatto che la normativa egiziana non prevede la separazione dei coniugi.
A questo punto occorrerà produrre una serie di documenti, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione citata, che dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti autorità. Per questo passaggio è consigliabile l'assistenza di un legale italiano e di un legale egiziano che procederanno per ottenere il riconoscimento presso le sedi opportune.
La possibile negazione del riconoscimento della sentenza
Non sempre le sentenze pronunciate dai tribunali italiani o da quelli egiziani possono essere riconosciute nello Stato richiesto, infatti in alcuni casi specifici lo stesso riconoscimento può essere negato.
Uno tra questi è il caso in cui il convenuto fosse contumace e non gli fosse stato notificato regolarmente il procedimento per difendersi. Ciò infatti potrebbe verificarsi quando si necessita di chiedere il riconoscimento della sentenza egiziana di divorzio in Italia e magari al coniuge egiziano residente in Italia, non è stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio.
L'impossibilità di riconoscere la sentenza di divorzio è dovuta dal mancato rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, la cui violazione potrà ben ostacolare il riconoscimento della sentenza nello Stato richiesto.
Cosa succede in caso di doppio procedimento italo-egiziano?
Ipotizziamo subito un caso concreto per meglio comprendere il quesito.
In Italia è stato depositato il ricorso per la separazione, ma viste le tempistiche processuali, il ricorrente decide di rivolgersi anche al tribunale egiziano chiedendo il divorzio diretto, ed il procedimento di divorzio egiziano si concluderà certamente prima di quello italiano. Solo a seguito del giudizio di separazione si otterrà la sentenza di divorzio emessa dal tribunale italiano. È evidente che in questo modo esisteranno due provvedimenti che decidono sulla stessa domanda, e magari contrastanti dal punto di vista della disposizioni economiche imposte ad un coniuge nei confronti dell'altro.
A questo punto, si può chiedere in Egitto il riconoscimento della sentenza di divorzio emessa in Italia? Purtroppo no.
Infatti, se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa è già stata oggetto tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo e riconosciuta nello Stato richiesto, il riconoscimento della sentenza (in questo caso italiana) sarà negato, perchè nello Stato richiesto esiste già una sentenza definitiva di divorzio (art. 6 Conv.).
Allo stesso modo potrebbe succedere quest'altra fattispecie.
La domanda di divorzio tra le medesime parti e fondata quindi sulla stessa causa è pendente davanti a un tribunale dello Stato in cui si chiede il riconoscimento della sentenza, il quale però sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata. Anche in questo caso il riconoscimento della sentenza verrà negato.
Poniamo quest'altro esempio: viene investito della causa di divorzio per primo il tribunale italiano, ma nelle more del giudizio viene investito anche il tribunale egiziano che definisce il procedimento di divorzio prima di quello italiano. Si chiede successivamente il riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio egiziana. Ecco, anche in questo caso il riconoscimento sarà negato, perchè in Italia è pendente il processo di divorzio che seppur non ancora definito è stato instaurato prima rispetto a quello egiziano che ha già pronunciato la sentenza definitiva.
Conclusioni
Alla luce dei casi esposti in questo articolo senza avere la pretesa di trattare in questa sede in modo esauastivo una materia così complessa, si può concludere che nel caso di separazione o richiesta di scioglimento del matrimonio tra due coniugi italo-egiziani, è sempre opportuno e buona regola farsi seguire da un legale specializzato in diritto internazionale in particolare dei due Stati richiamati, per capire ancora prima di instaurare il procedimento giudiziario quale delle due normative seguire, evitando di scoprire al termine del processo l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della sentenza di divorzio in Egitto o in Italia.
Per cercare di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela, questo studio legale ha ormai da anni strutturato una collaborazione professionale con un avvocato egiziano, che potrà seguire il cliente in ogni sua fase necessaria per l'espletamento della richiesta effettuata in relazione al mandato professionale da svolgere nell'ambito italo-egiziano.
Matrimonio in Egitto e Covid-19: si può viaggiare?
Il 2020 è l’anno segnato dalla pandemia dovuta dal Covid-19, che continua a mettere a dura prova le libertà di ciascuno di noi anche nell'anno 2021, come la libertà di viaggiare e programmare spostamenti, soprattutto se rivolti a località straniere magari fortemente colpite dal virus, e finalizzati a soddisfare esigenze della sfera personale, come può essere la celebrazione del matrimonio.
Il Governo italiano ha recentemente prorogato lo stato di emergenza, ed il 14 Gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri che resterà efficace fino al 5 Marzo 2021.
Per quanto riguarda la possibilità di viaggiare, i Paesi europei e del mondo sono suddivisi in elenchi in base ai quali è consentito viaggiare, ma con alcune restrizioni, oppure è espressamente vietato.
Per essere autorizzati all’espatrio dalle compagnie aeree e dalla polizia di frontiera non è però sufficiente indicare il Paese che si vuole raggiungere, ma è necessario specificarne il motivo.
Questo articolo non ha la pretesa di trattare quale sia la normativa vigente rivolta ad ogni singolo Stato, ma si soffermerà in particolare sull’Egitto, e sulla possibilità di potersi sposare in Egitto durante una pandemia mondiale.
L’Egitto è inserito tra i Paesi dell’elenco E, ossia nell’elenco che riguarda i Paesi del resto del mondo per cui sono state imposte specifiche restrizioni a viaggiare.
I motivi per cui è consentito recarsi in Egitto riguardano ragioni di lavoro, salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Come si può notare il matrimonio non è espressamente indicato tra i motivi che ammettono il viaggio: quindi bisogna rinunciare a sposarsi in Egitto in questo periodo storico?
Assolutamente no.
Infatti, il matrimonio rientra nelle comprovate ragioni di assoluta urgenza, ed è quindi permesso organizzare il viaggio.
Attenzione però, bisogna essere puntuali nella pianificazione dei preparativi.
Da sempre siamo abituati semplicemente a preparare le valigie e a prenotare un volo, ma oggi non è sufficiente.
Appurato che la normativa italiana consente lo spostamento in Egitto per sposarsi, bisogna chiedersi cosa richiede il governo egiziano per entrare sul territorio.
E’ necessario, infatti, munirsi di un certificato sanitario che attesti la negatività al Covid-19 e che abbia delle indicazioni ben precise, in mancanza delle quali la compagnia aerea potrebbe impedire l’imbarco; inoltre è doveroso scaricare l’applicazione Immuni.
Alle autorità italiane preposte ai controlli che autorizzano l’espatrio, è dovuta la presentazione di ogni documentazione in grado di fornire la prova del motivo di assoluta urgenza a viaggiare. Nel nostro caso sarà quindi obbligatorio mostrare idonea attestazione comprovante il fatto che si sta viaggiando per contrarre matrimonio in Egitto.
Una volta raggiunto l’Egitto ed esaurite le attività desiderate, presumibilmente bisognerà far rientro in Italia.
Come comportarsi?
E’ innanzitutto obbligatorio compilare un apposito modello di autodichiarazione, da mostrare ogni qual volta le autorità di controllo lo richiedano, ed accertarsi che la compagnia aerea non preveda determinate imposizioni necessarie all’imbarco per l’Italia.
Essendo l’Egitto inserito nei paesi dell’elenco E, al rientro in Italia vi è l’obbligo di sottoporsi all’isolamento fiduciario di quattordici giorni e alla sorveglianza sanitaria. Inoltre, una volta atterrati si dovrà raggiungere il proprio domicilio, residenza solo con mezzi privati.
Detto ciò, propongo due consigli: il primo, di informarsi in maniera dettagliata e completa sul disbrigo delle attività necessarie alla partenza legate al covid, per evitare di acquistare un biglietto aereo ed essere rifiutato al momento dell’imbarco in Italia oppure dalle autorità di frontiera straniere. Il secondo consiglio riguarda l'assistenza legale per i preparativi della documentazione necessaria al matrimonio. Soprattutto in tempo di pandemia, credo che sia bene accertarsi di quali documenti servano alle autorità italiane ed egiziane per concludere il matrimonio, in modo da non perdere inutilmente tempo prezioso e recarsi all'estero senza completare quanto desiderato, con il rischio di tornare in Italia e sottoporsi alla quarantena fiduciaria.
Per concludere, quindi, sposarsi in Egitto durante il Covid-19 non è impossibile, anzi! Bisogna però fare molta attenzione alla normativa nazionale e regionale italiana, nonché alla normativa egiziana, che potrebbero subire modifiche a causa dell’andamento dei contagi.
Cittadinanza italiana & Permesso di soggiorno
La famiglia e la cittadinanza italiana
L'articolo qui proposto, non pretende di trattare tutti i casi in cui si può conseguire la cittadinanza, ma nello specifico di alcuni, quali l'acquisizione per nascita e per matrimonio.
L'acquisto della cittadinanza italiana per nascita
L'acquisizione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge del 5 Febbraio 1992 n. 91, modificata negli anni. La normativa si apre con la disposizione relativa alla cittadinanza italiana per nascita, che può essere posseduta dal figlio di madre o padre cittadini italiani, da chi è nato sul territorio della Repubblica italiana se il genitori sono ignoti o apolidi, e quindi senza cittadinanza, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
È inoltre considerato cittadino italiano per nascita, il figlio di ignoti trovato sul territorio italiano, se non venga trovato in possesso di altra cittadinanza.
La legge prende poi in considerazione anche altri casi in cui il soggetto può acquisire la cittadinanza italiana, come ad esempio il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione naturale, se intervengono le condizioni stabilite dalla legge, oppure nei casi del minore straniero adottato.
L'acquisizione della cittadinanza per matrimonio
Al fine di garantire a tutti i membri della famiglia un'uniforme tutela giuridica, al momento dell'entrata in vigore della normativa sulla cittadinanza nel 1992, era stata concessa la possibilità al coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, di acquisire la cittadinanza nel caso risiedesse legalmente da almeno sei mesi sul territorio italiano. Qualora fosse residente all'estero, poteva presentare la domanda di cittadinanza decorsi tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio.
A causa dei cosiddetti matrimoni di comodo però, l'art. 5 della legge n. 91/1992 è stato modificato con l'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, relativa alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza.
Attualmente infatti, il coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, potrà presentare domanda di cittadinanza quando risieda legalmente in Italia da due anni successivi alla celebrazione del matrimonio, oppure se residente all'estero, avrà diritto a presentare la domanda dopo che saranno trascorsi tre anni dal matrimonio.
Modalità per presentare la domanda e documenti necessari
Presentare la domanda di cittadinanza è semplice: innanzitutto si deposita telematicamente tramite il sito del Ministero dell'Interno, nell'apposita sezione dedicata, ma per farlo bisogna essere in possesso dello SPID (sistema pubblico di identità digitale), che si può richiedere anche presso gli uffici postali.
Prima di avviare la procedura di deposito, consiglio di controllare se si è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, che andranno verificati in base al motivo della richiesta, magari facendosi assistere da un legale.
Una volta confermato di avere i requisiti richiesti, è necessario preparare la documentazione, in parte da richiedere anche nel Paese di origine, nel quale andrà tradotta e poi legalizzata dalle autorità italiane presenti sul territorio estero di competenza. A questo proposito, vorrei porre l'attenzione su questo passaggio: alcuni documenti da presentare sono soggetti a scadenza, perciò è opportuno organizzarsi al meglio nella preparazione degli stessi per evitare di doverli richiedere.
È inoltre opportuno depositare tutti i documenti d'identità in corso di validità, sia quelli italiani che quelli stranieri perché in mancanza, la domanda verrà rifiutata.
Il costo previsto per presentare la domanda di cittadinanza corrisponde ad oggi, a € 250,00 da corrispondere con bollettino postale precompilato oltre ad € 16,00 per il bollo.
Coloro che chiedono la cittadinanza per matrimonio devono possedere il certificato B1 della lingua italiana?
La normativa in questo senso è molto chiara, ma per rispondere alla domanda è necessario valutare di volta in volta il singolo caso concreto, per evitare il costo dell'esame laddove magari non fosse necessario sostenerlo, o al contrario, indirizzare la persona a conseguire il certificato per evitare che la domanda di cittadinanza venga respinta.
Si può chiedere la cittadinanza italiana avendo avuto precedenti penali?
Alla domanda di cittadinanza per matrimonio, come anche in quella per residenza, bisogna dichiarare di non avere precedenti penali o processi penali pendenti, tanto nello stato italiano, tanto in quello straniero d'origine, e negli altri Stati stranieri dove si abbia risieduto per almeno sei mesi.
E se la persona avesse avuto precedenti, cosa si può fare?
A maggior ragione, in queste ipotesi, consiglio di rivolgersi ad un legale, perché sarà necessario allegare alla domanda di cittadinanza l'ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza competente, con cui si dichiara che la persona è stata riabilitata.
Ottenere la cittadinanza italiana è una concessione e non un diritto
La Prefettura territorialmente competente espleterà la fase istruttoria relativa alla posizione in esame ed analizzerà che vi siano tutti i requisiti per poter concedere la cittadinanza. Una volta conclusa questa fase, sarà il ministero dell'Interno ad informare l'istante sulla concessione o meno. L'utilizzo del termine concessione non è un caso.
Infatti, si è soliti pensare che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'ottenimento della cittadinanza sia un diritto: non è così; infatti è una concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero dell'Interno, una volta valutata la posizione personale e giuridica del richiedente.
Per concludere, al fine di evitare inutili dispendi di tempo ed esborsi economici e depositare la domanda di cittadinanza correttamente, consiglio l'assistenza di un legale, che potrà valutare quali documenti occorrono sulla base della posizione personale del singolo richiedente.
Rinnovo permesso di soggiorno del coniuge straniero
Premessa
In questo articolo, cercherò di occuparmi dell’obbligatorietà o meno di tradurre e legalizzare alcuni documenti esteri presso le opportune autorità Consolari affinché si possa procedere con la trascrizione degli stessi in Italia.
Innanzitutto i documenti di cui si parla riguardano il diritto di famiglia in genere, e sono gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, che spesso vengono generati dallo Stato straniero in cui le persone si trovano al momento dell’evento, ma che inevitabilmente diventano utili in Italia per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per un famigliare ad esempio, o di un passaporto, per la richiesta della cittadinanza italiana, oppure per eseguire una successione ereditaria.
La domanda che bisogna porsi è: per poter essere validi in Italia, devono essere tradotti e legalizzati gli atti stranieri emessi da ogni Stato? La risposta è no, sicuramente per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1976.
Oggetto della Convenzione
La Convenzione regolamenta il rilascio degli estratti plurilingue relativamente agli atti dello stato civile delle persone, per i Paesi che l’hanno ratificata: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. In Italia la presente Convenzione è entrata in vigore il 30 luglio 1983.
Il contenuto della Convenzione
Senza avere la pretesa di spiegare nel dettaglio il contenuto della Convenzione di Vienna, è però importante sapere che è stata voluta dagli Stati sopra citati per agevolare la circolazione degli atti relativi allo stato civile delle persone, senza necessità della legalizzazione presso le competenti autorità.
Infatti, in allegato alla Convenzione sono stati formulati degli appositi modelli plurilingue che le autorità devono utilizzare; in questo modo, l’estratto dell’atto acquista validità per lo Stato che lo ha emesso, ma anche per lo Stato che ha ratificato la Convenzione in cui la persona vorrà che l’estratto abbia effetto.
Ciò è possibile secondo quanto disposto dall’art. 8 conv. Vienna che, infatti recita: “gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell’autorità che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformità alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati. Gli estratti sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati alla presente Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente”.
Esempi concreti
Un atto di matrimonio rilasciato dalle autorità egiziane, può essere trascritto in Italia, senza necessità di ricorrere alla traduzione in italiano e relativa legalizzazione da parte dell’Ambasciata italiana de Il Cairo? No, perché l’Egitto non ha sottoscritto la Convenzione di Vienna.
Un atto di matrimonio, emesso dalle autorità turche, produce effetto in Italia, nonostante sia privo della canonica traduzione italiana e della legalizzazione da parte dell’autorità italiana in Turchia? Si, perché la Turchia ha sottoscritto la Convenzione di cui ci stiamo occupando.
Conclusione
Si rende quindi necessario, prima di procedere con la traduzione e legalizzazione dell’atto interessato:
verificare quale Stato abbia emesso l’atto;
sapere se esista una Convenzione ratificata con l’Italia, che regolamenti le formalità con cui un atto sia valido in Italia, e possa poi essere prodotto alle competenti autorità amministrative, ad esempio nell’ipotesi del rilascio di un nulla-osta per ricongiungimento famigliare, per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, o per altre attività necessarie alla famiglia e ai diritti della persona.
Il rilascio di estratti plurilingue di documenti stranieri: la Convenzione di Vienna del 1976
Poniamo il caso di un cittadino straniero di un Paese non appartenente all'Unione Europea che ha ricevuto al suo primo ingresso in Italia una carta di soggiorno della durata di cinque anni per motivi famigliari, in quanto coniugato con una cittadina italiana.
In prossimità della scadenza del permesso è necessario chiederne il rinnovo.
Vediamo quanto tempo prima della scadenza è opportuno chiederne il rinnovo e quali siano gli uffici competenti al rilascio.
Tecnicamente la legge prevede l'obbligo di chiedere il rinnovo della carta di soggiorno almeno 60 giorni prima della sua scadenza, perciò è consigliabile muoversi per tempo, in quanto gli Uffici competenti all'istruttoria della posizione e quelli competenti per il rilascio sono oggi giorno oberati e sommersi di richieste.
Prima di tutto bisogna individuare i documenti necessari da produrre all'Ufficio Immigrazione, e successivamente capire qual è l'Ufficio immigrazione territorialmente competente per la richiesta di rinnovo.
Il coniuge straniero della cittadina italiana dovrà produrre una foto tessera recente, una marca da bollo da € 16,00, oltre ad una serie di documenti attestanti il legame di coniugio ancora in essere e la convivenza. In aggiunta si dovranno allegare le dichiarazioni dei redditi dei coniugi, che attestano come lo straniero si mantiene o viene mantenuto, ed eventualmente di coloro che sono inclusi nello stesso stato di famiglia. Sulla base dell'importo complessivo dei redditi della famiglia, lo straniero dovrà o meno corrispondere un importo di € 39,00 circa, su bollettino già prestampato reperibile presso gli uffici postali.
Al secondo rinnovo di questa tipologia di carta di soggiorno, lo straniero acquista una nuova carta di soggiorno, rilasciata dal Questore della Provincia competente, a seconda dei casi a tempo illimitato, la quale sarà comunque soggetta a rinnovo ogni cinque anni per aggiornare la foto personale.
Attenzione!
Come esprimevo poc'anzi, è necessario contattare l'Ufficio Immigrazione competente per tempo anche per una questione sanitaria, perché la tessera sanitaria riporta la stessa scadenza indicata sul permesso di soggiorno.
Il rilascio della tessera sanitaria allo straniero, infatti, è fortemente collegato al rilascio della carta di soggiorno rinnovata, tanto che l'Agenzia delle Entrate, provvederà a recapitare alla residenza dello straniero a mezzo posta la nuova tessera sanitaria sulla base di quanto trasmesso dalla Questura che ha rilasciato la carta di soggiorno, ed una volta richiesto il rinnovo all'azienda sanitaria locale.
Invito i lettori a non trascurare questo passaggio perché, qualora lo straniero sia già sottoposto a cure mediche - o nell'attesa di ricevere il permesso rinnovato si debba sottoporre ad esami o cure, non avrà una tessera sanitaria in corso di validità che gli possa permettere di accedere al servizio sanitario nazionale.
Tutela del patrimonio
Tutelare il patrimonio di famiglia nella Costa del Sol spagnola
Tempo di pandemia e necessità di tutelare il patrimonio famigliare
Da oltre un anno le famiglie italiane, europee e del mondo, stanno affrontando duramente questo periodo di pandemia, che inevitabilmente porta alla necessità di pensare a come tutelare il patrimonio immobiliare e liquido della famiglia.
Ma perché parlare di patrimonio liquido? Perché coloro che hanno la possibilità di risparmiare denaro, derivante dalla loro professione oppure dalla loro pensione di anzianità, possono pensare nell'immediato a come assicurare nel tempo questi risparmi, magari mettendoli al sicuro da un'eccessiva tassazione.
Tutelare i risparmi da un'eccessiva pressione fiscale italiana
Sempre più spesso si è soliti considerare i “soldi fermi in banca” come capitale non attivo, ma anzi sottoposto ad un regime di tassazione che non favorisce una rendita per il risparmiatore, e così molte persone ricorrono ad investimenti all'estero, come ad esempio in Spagna, dove il regime di tassazione è certamente ridotto rispetto al nostro italiano.
Gli investimenti a cui ricorrono oggi molti italiani sono molteplici, ma il presente articolo vorrebbe porre all'attenzione del lettore, la possibilità di rendere attivo il patrimonio famigliare attraverso un investimento sicuro come l'acquisto di un immobile nella Costa Del Sol spagnola, in particolare nella zona di Malaga e dintorni. Molto spesso infatti l'acquisto di immobili in Spagna viene scelto dagli italiani per avere una casa di vacanza, oppure per trasferirsi definitivamente una volta conclusa l'attività lavorativa.
Perché trasferirsi in Spagna e scegliere di acquistare una nuova abitazione, magari a Malaga o in Costa Del Sol?
Come già detto, la maggior parte delle persone sceglie di trasferirsi in Spagna perché il valore della vita è più economico rispetto all'Italia, soprattutto per quanto riguarda il regime della tassazione.
Dalla volontà di trasferirsi all'estero sovviene immediata la necessità di trovare un alloggio, ed ecco come poter tutelare il patrimonio liquido famigliare posseduto in Italia. Emergerà infatti l'opportunità di impiegare il denaro conservato negli istituti bancari, e sottoposto a tassazione, nell'acquisto di un nuovo immobile così da soddisfare due esigenze: la prima, è quella di svincolare la liquidità ferma in un conto corrente dalle tasse e la seconda, è quella di far fruttare le sostanze economiche della famiglia in un valido investimento immobiliare, che in futuro porterà sicuramente nuovi benefici economici ai proprietari o comunque agli eredi superstiti.
Ma come acquistare in tutta tranquillità un'abitazione in Spagna, Costa Del Sol, Malaga e dintorni?
Non sempre quando si decide di trasferirsi all'estero si conoscono già persone amiche, e quindi immaginiamo a come poter acquistare in completa sicurezza un nuovo immobile in cui poter investire i propri risparmi.
E' quindi assolutamente indispensabile conoscere una persona di fiducia a cui appoggiarsi per iniziare e concludere le trattative di acquisto.
La tutela del patrimonio famigliare all'estero e della salute
Il patrimonio di famiglia può comprendere diversi beni tra cui immobili all'estero, ad esempio in una località di vacanza come l'Egitto dove recarsi per la stagione estiva.
La pandemia però, ha mutato le condizioni economiche di molte famiglie e dei loro bisogni primari, a tal punto da dover decidere di rinunciare ad alcuni beni superflui, e ciò, non solo per questioni di carattere economico ma anche per ragioni sanitarie.
Si pensi infatti, a una famiglia proprietaria di un'abitazione all'estero, ma che oggi è diventata di difficile accesso, vuoi per l'emergenza sanitaria che impone restrizioni a viaggiare, vuoi per l'obbligo di quarantena fiduciaria al rientro dall'estero, che rende meno agevole i trasferimenti delle persone.
Vorrei infatti illustrare un caso, forse utile.
Per anni una famiglia ha mantenuto una villa in Egitto, paese facilmente raggiungibile dall'Italia, ma oggi non ha più la possibilità di recarsi per le imposizioni del covid-19. Nonostante questo, durante l'assenza dei proprietari, l'immobile ha bisogno di opere di manutenzione, che seppur piccole pongono luogo a nuovi esborsi per una dimora che al momento non è sfruttabile, e chissà per quanto tempo ancora.
Proprio per evitare ulteriori ed inutili dispendi economici gravando così sul bilancio famigliare, il proprietario decide di vendere l'immobile. A questo punto però, ecco che si apre la necessità di tutelare anche la salute della propria famiglia.
Infatti, i viaggi intrapresi durante la pandemia aumentano il rischio di essere contagiati e di contagiare i conviventi al rientro, ed inoltre per raggiungere Paesi inseriti dal DPCM del 14 Gennaio 2021 nell'elenco E, ci vogliono specifiche motivazioni che dovranno essere illustrate alle autorità di frontiera, nelle quali le motivazioni turistiche restano escluse.
Perciò si vorrebbe vendere l'immobile preservando gli interessi famigliari, ma senza recarsi in Egitto personalmente per l'atto di vendita.
La domanda sorge spontanea: è possibile concludere una compra-vendita in Egitto senza che il venditore sia fisicamente presente? A chi affidare l'incarico di vendita?
E' certamente possibile mediante una procura notarile, la quale deve seguire una procedura peculiare affinchè sia valida nel Paese estero. Infatti, deve essere legalizzata dall'ufficio legalizzazioni presso la Procura della Repubblica italiana, successivamente tradotta in lingua araba e legalizzata dal Consolato egiziano di Milano o dall'Ambasciata d'Egitto a Roma.
Questo passaggio è sicuramente di fondamentale importanza ed è bene farsi assistere da un legale che si occupi del caso, ma altrettanto importanti lo sono anche altri aspetti.
In primo luogo è bene sapere chi nominare in qualità di procuratore, cioè di colui che in Egitto venderà in nome e per conto del venditore, ed è oltremodo importante che il contenuto della procura a vendere sia esaustivo affinchè il procuratore possa svolgere tutte le attività per espletare l'incarico con successo, senza che venga tralasciata ed esclusa nessuna operazione che possa ostacolare l'alienazione dell'immobile.
Proprio per questo infatti, a mio modesto avviso, al fine di rendere il testo della procura tanto più completo possibile ritengo sia opportuno il confronto dei diversi professionisti, quali sicuramente il Notaio, ma anche il procuratore straniero che sa esattamente cosa occorre ci sia scritto affinchè possa vendere nel proprio Stato in nome e per conto di altra persona.
Nello specifico, questo studio legale qualora sorga la necessità di svolgere affari legali in Egitto propone la collaborazione di un avvocato in loco, che potrà svolgere quanto demandato in modo autonomo senza che il cliente sia presente fisicamente in loco.
In questo modo il cliente viene tutelato in Italia dal legale italiano, il quale provvederà a curare i suoi interessi interfacciandosi direttamente con il legale all'estero.
Appalto privato
Appalto privato: come tutelarsi dai danni da vizio e/o difetto
Il contratto d’appalto è uno dei principali contratti per cui non è necessaria la forma scritta affinchè sia valido.
Il proprietario, committente, che affida l’esecuzione di un lavoro edile ad un’impresa, detta appaltatore, potrà quindi scegliere se fidarsi di un accordo verbale, oppure chiedere un contratto scritto. In entrambi i casi, qualora l’appaltatore non esegua le opere a regola d’arte, il committente potrà trovare tutela legale; tuttavia, è meglio prediligere l’accordo scritto anziché quello orale, in quanto in sede di giudizio potrebbero insorgere difficili questioni da provare.
Detto ciò, anche il contratto d’appalto per iscritto può presentare alcuni tranelli. Infatti, non sempre tutto ciò che viene indicato nel contratto è semplice e chiaro, anzi, può comunque diventare oggetto di contestazione.
Un primo comportamento posto in essere dal committente a propria tutela può essere il seguente: a fronte di una stipula di un contratto d’appalto, e soprattutto laddove il committente debba corrispondere all’impresa esecutrice un’ingente somma di danaro, è bene prendersi del tempo prima della sottoscrizione del contratto stesso, affinchè si possa meglio valutare il contenuto dello stesso, magari portandolo a conoscenza di un legale, che possa dare delle indicazioni in merito (sul termine essenziale, modalità di risoluzione, clausole vessatorie), nonché di un tecnico professionista, geometra o architetto, per quanto riguarda le parti tecniche, i materiali utilizzati e le tempistiche per la consegna dell’opera.
Questo comportamento aiuta il committente a difendersi da contratti che spesso vengono predisposti dall’appaltatore con formulari generici che, per il committente sembrano dettagliati, ma al contrario dopo l’insorgere di una controversia si dimostrano ambigui e generici.
Altra tutela, è garantita dal codice civile nel caso in cui le opere realizzate non rispettino le regole dell’arte. Si distinguono differenti procedure a seconda che l’opera sia già stata consegnata al committente oppure non sia stata ancora terminata. Qualora si volesse far valere questo tipo di tutela sarebbe opportuno incaricare un legale per lo svolgimento della procedura più idonea al caso concreto, anche perché è necessario rispettare termini precisi imposti dalla legge, oltre i quali la prescrizione del diritto non dà modo di difendere i propri diritti.
In molte situazioni accade che il danno causato da lavorazioni dell’impresa esecutrice voglia essere immediatamente rimosso dal proprietario dell’immobile, magari incaricando un’impresa diversa rispetto a quella con cui aveva concluso il contratto per mancanza di fiducia. Attenzione: la rimozione del vizio o del danno effettuata da un’altra impresa, si concretizza nella dispersione della prova che può essere utilizzata in giudizio.
Quindi il committente deve essere consapevole che, rimuovendo il vizio/danno esistente, perde la prova della responsabilità ascrivibile all’impresa appaltatrice, necessaria per formulare al giudice la richiesta di risarcimento danni. E’ noto però che i tempi della giustizia sono lunghi.
Cosa fare quindi, per non attendere i lunghi tempi processuali e poter rimuovere i vizi?
Prima di tutto è necessario adottare un valido strumento per ottenere la prova necessaria per il giudizio di merito: è opportuno esperire un accertamento tecnico, con cui il giudice nominerà un consulente tecnico d’ufficio che verrà incaricato di eseguire una perizia sull’immobile, fotografando lo stato dei luoghi.
Ciò ha due vantaggi: le tempistiche dell’accertamento tecnico sono brevi rispetto a quelle di un normale processo e la perizia redatta dal consulente potrà coadiuvare il giudice del processo di merito per stabilire l’adeguato risarcimento danni.
Una volta terminata la procedura di accertamento il committente potrà far rimuovere il vizio/difetto da altra impresa edile, nel caso non vi sia più fiducia nella precedente, avendo già ottenuto la prova del danno.
Passaggio di proprietà
Passaggio di proprietà auto: è possibile al fratello in Egitto se si è in Italia?
Oggi giorno gli spostamenti all'estero sono sempre più frequenti e portano, a volte, membri di una stessa famiglia a lasciare il proprio paese e le loro proprietà, le quali in via ufficiosa vengono tutelate da soggetti terzi, come ad esempio da un fratello o da un genitore.
Il problema sorge quando è inevitabile la presenza fisica della persona residente all'estero avanti agli uffici competenti locali, per trasferire la proprietà di quel bene a soggetti terzi oppure agli stessi parenti.
Poniamo il caso concreto: un soggetto egiziano risiede in Italia ed è proprietario di un'auto in Egitto che ha lasciato in custodia al fratello, ma senza una delega ufficiale per poterla condurre e per vari motivi, nel tempo, è emersa la necessità di vendere l'auto allo stesso fratello.
In Italia si è soliti far guidare la propria auto a famigliari o amici senza una delega formale, perché il solo fatto di essere alla guida del veicolo presuppone il consenso del proprietario dell'auto. In Egitto, invece, è necessario formalizzare il tutto, anche laddove il conducente sia parente del proprietario dell'auto.
Oltre al fatto di poter guidare una macchina di cui ancora non si ha la proprietà, potrebbe emergere la necessità che il cittadino egiziano residente in Italia voglia vendere l'auto al fratello in Egitto, a tutela di entrambi.
Con il passaggio di proprietà infatti, colui che vive in Italia non avrebbe più alcun obbligo amministrativo da adempiere nei confronti delle autorità e, di contro, il fratello potrebbe svolgere tutto ciò che richiede la normativa egiziana al fine di poter condurre il veicolo legalmente, potendo anche procedere al rinnovo del libretto dell'auto e alla revisione dell'auto.
Non potendo partire per l'Egitto, dove gli spostamenti all'estero risultano limitati per l'emergenza sanitaria del Covid-19, è necessario che entrambi i soggetti possano trovare adeguata tutela. Ma come?
Purtroppo, infatti, il legame di parentela non è sufficiente al fratello egiziano per attivarsi effettuando un cambio di proprietà sull'autovettura di cui è titolare il fratello residente in Italia, e non è nemmeno sufficiente una delega scritta di pugno dal proprietario.
La questione, però, è facilmente risolvibile recandosi al Consolato della Repubblica Araba d'Egitto presente sul territorio italiano.
Il proprietario dell'auto potrà, infatti, recarsi presso l'autorità appena indicata, con la fotocopia della carta d'identità del fratello o della persona a cui vuole vendere l'auto e con la copia del libretto della vettura, oltre ai propri documenti in originale.
Avanti all'impiegato preposto del Consolato egiziano, il proprietario dovrà compilare una delega inserendo gli opportuni dati che successivamente verrà timbrata e sottoscritta dall'ufficio.
La delega così compilata e timbrata è il documento necessario per poter effettuare il trasferimento di proprietà dell'auto e potrà essere così spedita a mezzo corriere in Egitto.
Una volta arrivata in Egitto, il destinatario della delega dovrà recarsi presso gli Uffici del Ministero degli Affari Esteri egiziano per legalizzare il documento emesso dal Consolato egiziano in Italia.
Terminata questa procedura, il fratello in Egitto potrà attivarsi per concludere il trasferimento di proprietà dell'auto tramite la delega così rilasciata dalle Autorità competenti.
Risarcimento danni
Incidente con auto con targa straniera, come chiedere il risarcimento?
Le dinamiche dei sinistri stradali sono molto ampie e possono prevedere il coinvolgimento di sole auto con targa italiana oppure anche auto con targa estera.
Un esempio comune per individuare la fattispecie può essere quello dello scontro tra due veicoli, uno con targa italiana e l'altro con targa straniera, oppure l'episodio di un incidente provocato da un conducente di un'auto con targa estera, avvenuto in Italia ma senza coinvolgimenti di altre vetture.
Qualora l'impatto provochi danni a cose o a persone, anche terze trasportate, per ottenere il risarcimento del danno è bene contattare un legale che possa seguire la pratica, in particolar modo laddove vi fosse il coinvolgimento di un veicolo con targa straniera.
Infatti, la peculiarità di questo evento incontra una prima problematica.
Nei sinistri che vedono coinvolti solo veicoli con targa italiana è sufficiente rivolgersi alla Compagnia dell'assicurato; ma se il fatto ingiusto è accaduto in Italia e interessa un veicolo con targa estera?
Per notificare correttamente la richiesta risarcitoria, è necessario individuare la Compagnia Assicuratrice con sede in Italia corrispondente della Compagnia estera che assicura il veicolo. Per fare ciò, l'ufficio responsabile a cui chiedere queste informazioni è l'UCI – Ufficio Centrale Italiano.
Una volta ottenuta risposta dall'UCI è possibile contattare l'Assicurazione competente a cui rivolgere la richiesta di risarcimento.
Alla domanda, è consigliabile allegare tutta la documentazione già in possesso come, il verbale delle Forze dell'Ordine, se accorse sul luogo dell'impatto, eventuali referti ospedalieri, certificazioni mediche, nonché le ricevute dei pagamenti per le spese affrontate.
Laddove vi fossero danni alla persona, in questa fase è opportuno farsi assistere anche da un medico legale di fiducia, affinché possa certificare la percentuale del danno non patrimoniale alla persona, su cui poi verranno basate le trattative con il liquidatore nominato dall'Assicurazione, per un congruo risarcimento del danno.
Certamente, anche la Compagnia ha diritto alla nomina di un suo medico legale, che fisserà un appuntamento per la visita della parte lesa, ed esprimerà nel referto la propria valutazione, innescando una sorta di contraddittorio.
Il computo del risarcimento del danno non patrimoniale subito, verrà così concertato sulla base delle certificazioni medico legali e delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano circa la liquidazione di questo tipo di danno.
Le tempistiche per ottenere un giusto ristoro possono variare, e ciò lo si deve al fatto che le proposte formulate dalle Compagnie Assicuratrici diventano oggetto di trattative tra le parti; nonostante questo, la persona che ha subito danni e/o lesioni in seguito ad un sinistro stradale non deve scoraggiarsi per tutelare i propri diritti, i quali spesso potranno essere difesi in sede stragiudiziale, senza attivare la macchina della giustizia presso i Tribunali, con evidente risparmio di tempo e costi.
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